LEGGE FINANZIARIA   2003

                                                        LEGGE 27 dicembre 2002, n.289

                                                            Art. 90.

                        (Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica)

  

Testo in vigore dal: 1-1-2003 \\ MODIFICATO con la Legge 128 del 21/5/2004, in vigore dal 23/5/2004
   1.  Le  disposizioni  della  legge  16  dicembre  1991,  n. 398, e
successive   modificazioni,   e   le  altre  disposizioni  tributarie
riguardanti  le  associazioni  sportive dilettantistiche si applicano
anche  alle societa' sportive dilettantistiche costituite in societa'
di capitali senza fine di lucro.
   2.  A  decorrere  dal  periodo  di  imposta  in corso alla data di
entrata   in   vigore   della   presente   legge,  l'importo  fissato
dall'articolo  1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come
sostituito  dall'articolo  25  della  legge 13 maggio 1999, n. 133, e
successive modificazioni, e' elevato a 250.000 euro.
   3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a)  all'articolo 81, comma 1, lettera m), e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo:
  "Tale  disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione
coordinata  e  continuativa di carattere amministrativo-gestionale di
natura  non  professionale  resi in favore di societa' e associazioni
sportive dilettantistiche. ";
  b) all'articolo 83, comma 2, le parole:
  "a  lire  10.000.000"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "a 7.500
euro".
   4.  Il  CONI,  le  Federazioni  sportive  nazionali  e gli enti di
promozione  sportiva  riconosciuti  dal  CONI  non  sono obbligati ad
operare  la  ritenuta  del  4  per  cento  a  titolo  di  acconto sui
contributi    erogati   alle   societa'   e   associazioni   sportive
dilettantistiche,  stabilita  dall'articolo  28,  secondo  comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
   5.  Gli  atti  costitutivi  e  di  trasformazione delle societa' e
associazioni  sportive  dilettantistiche,  nonche'  delle Federazioni
sportive  e  degli  enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI
direttamente  connessi allo svolgimento dell'attivita' sportiva, sono
soggetti all'imposta di registro in misura fissa.
   6.  Al  n.  27-bis  della tabella di cui all'allegato B annesso al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole:
  "e  dalle  federazioni  sportive  ed  enti  di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI".
   7.  All'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre 1972, n. 641, dopo le parole: "organizzazioni
non  lucrative  di  utilita'  sociale  (ONLUS)  "  sono  inserite  le
seguenti: "e le societa' e associazioni sportive dilettantistiche".
   8.  Il  corrispettivo in denaro o in natura in favore di societa',
associazioni  sportive  dilettantistiche  e  fondazioni costituite da
istituzioni scolastiche, nonche' di associazioni sportive scolastiche
che  svolgono  attivita'  nei  settori  giovanili  riconosciuta dalle
Federazioni  sportive  nazionali  o  da  enti  di promozione sportiva
costituisce,  per  il  soggetto  erogante,  fino  ad un importo annuo
complessivamente  non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicita',
volta  alla  promozione  dell'immagine  o  dei  prodotti del soggetto
erogante  mediante una specifica attivita' del beneficiario, ai sensi
dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi,
di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
   9. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a)  all'articolo  13-bis, comma 1, la lettera i-ter) e' sostituita
dalla seguente:
  "i-ter)   le   erogazioni   liberali  in  denaro  per  un  importo
complessivo  in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro,
in  favore delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche, a
condizione  che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite
banca  o ufficio postale ovvero secondo altre modalita' stabilite con
decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze, da adottare ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400";
  b) all'articolo 65, comma 2, la lettera cocties) e' abrogata.
   10.  All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre
1997,  n.  446,  le  parole:  "delle indennita' e dei rimborsi di cui
all'articolo  81,  comma  1, lettera m), del citato testo unico delle
imposte sui redditi" sono soppresse.
   11.  All'articolo  111-bis, comma 4, del testo unico delle imposte
sui  redditi,  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"ed alle associazioni sportive dilettantistiche".
   12.  Presso  l'Istituto  per  il  credito sportivo e' istituito il
Fondo  di  garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella
ipotecaria  per  i  mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento,
all'attrezzatura,   al   miglioramento  o  all'acquisto  di  impianti
sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree da parte di
societa'  o  associazioni  sportive dilettantistiche con personalita'
giuridica.
   13. Il Fondo e' disciplinato con apposito regolamento adottato, ai
sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
dal  Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa deliberazione del
Consiglio   nazionale   del   CONI.  Il  regolamento  disciplina,  in
particolare,   le   forme   di  intervento  del  Fondo  in  relazione
all'entita' del finanziamento e al tipo di impianto.
   14.   Il  Fondo  e'  gestito  e  amministrato  a  titolo  gratuito
dall'Istituto per il credito sportivo.
   15.  La  garanzia  prestata dal Fondo e' di natura sussidiaria, si
esplica  nei  limiti  e con le modalita' stabiliti dal regolamento di
cui  al  comma  13  e  opera  entro i limiti delle disponibilita' del
Fondo.
   16.  La dotazione finanziaria del Fondo e' costituita dall'importo
annuale  acquisito  dal  fondo  speciale  di cui all'articolo 5 della
legge  24  dicembre  1957,  n.  1295, e successive modificazioni, dei
premi   riservati  al  CONI  a  norma  dell'articolo  6  del  decreto
legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza.
   17.  Le  societa'  e associazioni sportive dilettantistiche devono
indicare  nella  denominazione  sociale  la  finalita'  sportiva e la
ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere
una delle seguenti forme:
  a)   associazione   sportiva   priva   di  personalita'  giuridica
disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
  b)  associazione  sportiva  con  personalita' giuridica di diritto
privato  ai  sensi  del  regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
  c)   societa'   sportiva   di   capitali   costituita  secondo  le
disposizioni  vigenti,  ad  eccezione  di  quelle  che  prevedono  le
finalita' di lucro.
   18. (MODIFICATO con Legge 128 del 21/5/2004)

Le societa’ e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel

quale deve tra l’altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere

espressamente previsti:

 

A)      la denominazione;

 

B)      l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive

dilettantistiche, compresa l’attività didattica;

 

C)      l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;

 

D)      l’ assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono,

in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

 

E)      le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza

dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali,fatte

salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali

o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;

 

F)      l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonchè le modalità di

approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

 

G)     le modalità di scioglimento dell’associazione;

 

H)      l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle

società e delle associazioni.

 

18 bis) (nuovo, inserito con Legge 128 del 21/5/2004)

E’ fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive

dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni

sportive nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata

se riconosciuto dal coni, avvero nell’ambito della medesima disciplina facente

capo ad un ente di promozione sportiva.

 

 18 ter)  (nuovo, inserito con Legge 128 del 21/5/2004)

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore

della presente legge, sono in possesso dei requisiti  di cui all’art.18, possono provvedere

all’integrazione della denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale della

determinazione assunta in tal senso dall’assemblea dei soci.

 

   19.  Sono  fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi
delle  Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili  del  fuoco,  di  cui  all'articolo 6, comma 4, della legge 31
marzo 2000, n. 78, firmatari di apposite convenzioni con il CONI.
   20. Presso il CONI e' istituito, anche in forma telematica e senza
oneri  aggiuntivi  per  il  bilancio  dello  Stato, il registro delle
societa'  e  delle  associazioni  sportive  dilettantistiche distinto
nelle seguenti tre sezioni:
  a)   associazioni  sportive  dilettantistiche  senza  personalita'
giuridica;
  b)   associazioni   sportive   dilettantistiche  con  personalita'
giuridica;
  c)  societa'  sportive  dilettantistiche costituite nella forma di
societa' di capitali.(abrogato con Legge 128 del 21/5/2004)
   21.  Le  modalita'  di  tenuta  del  registro  di cui al comma 20,
nonche'  le  procedure  di verifica, la notifica delle variazioni dei
dati  e  l'eventuale  cancellazione  sono  disciplinate  da  apposita
delibera  del  Consiglio  nazionale  del  CONI,  che  e' trasmessa al
Ministero vigilante ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31
gennaio 1992, n. 138.(abrogato con Legge 128 del 21/5/2004)
   22.  Per  accedere  ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le
societa'   e   le   associazioni   sportive  dilettantistiche  devono
dimostrare l'avvenuta iscrizione nel registro di cui al comma 20.(abrogato con Legge 128 del 21/5/2004)
 
   23.  I  dipendenti pubblici possono prestare la propria attivita',
nell'ambito  delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche,
fuori  dall'orario di lavoro, purche' a titolo gratuito e fatti salvi
gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di
appartenenza.   Ai  medesimi  soggetti  possono  essere  riconosciuti
esclusivamente  le  indennita'  e  i rimborsi di cui all'articolo 81,
comma  1,  lettera  m), del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917.
   24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti
locali  territoriali  e'  aperto  a  tutti  i cittadini e deve essere
garantito,  sulla  base  di  criteri obiettivi, a tutte le societa' e
associazioni sportive.
   25.  Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo
29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale
non  intenda  gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione
e'  affidata  in via preferenziale a societa' e associazioni sportive
dilettantistiche,  enti  di  promozione sportiva, discipline sportive
associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni
che  ne  stabiliscono  i  criteri  d'uso  e  previa determinazione di
criteri  generali  e  obiettivi  per  l'individuazione  dei  soggetti
affidatari.  Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalita'
di affidamento.
   26.  Le  palestre,  le  aree  di  gioco  e  gli  impianti sportivi
scolastici,  compatibilmente con le esigenze dell'attivita' didattica
e   delle   attivita'   sportive   della   scuola,   comprese  quelle
extracurriculari  ai  sensi  del  regolamento  di  cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  10 ottobre 1996, n. 567, devono essere
posti   a   disposizione   di   societa'   e   associazioni  sportive
dilettantistiche  aventi  sede  nel  medesimo  comune  in cui ha sede
l'istituto scolastico o in comuni confinanti.